Art. 9.

      1. Il primo comma dell'articolo 609 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

      «Se nell'immobile si trovano beni mobili appartenenti al debitore od a colui nei cui confronti è eseguito il rilascio e che non devono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non provvede ad asportarli, ad istanza e a spese del creditore, ne determina, con i mezzi ritenuti più opportuni, approssimativamente il

 

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presumibile valore di realizzo per l'ipotesi di una loro vendita coattiva.
      Nel caso di cui al primo comma, l'ufficiale giudiziario può, a cura e a spese del creditore istante, disporre la custodia dei beni di cui al medesimo comma o il trasporto in altro luogo.
      Se sono rinvenuti documenti anche contabili, questi sono depositati in cancelleria.
      Chiunque vanta un diritto di proprietà sui beni mobili deve rivendicarli entro venti giorni dal completamento delle operazioni di rilascio con ricorso al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto e può disporre la riconsegna dei beni con provvedimento non impugnabile e previa corresponsione delle spettanze del custode.
      Decorso invano il termine di cui al quarto comma, l'ufficiale giudiziario procede alla vendita nelle forme previste dagli articoli 1515, 1516 e seguenti del codice civile e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Il ricavato è utilizzato dall'ufficiale giudiziario che ha proceduto alla vendita per il pagamento delle indennità e dei compensi dovuti al custode nonché, per la parte eccedente, per le spese della vendita e, successivamente, per quelle del processo di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611 del presente codice. L'eventuale ulteriore eccedenza è restituita al debitore o alla parte nei cui confronti il rilascio ha avuto luogo».